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12 gennaio 2024
Aliquota IVA al 10% solo per ristrutturazioni su immobili ad uso abitativo

Con Sentenza 11 gennaio 2024, la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in merito all'applicabilità dell'aliquota IVA al 10% sulle ristrutturazioni di abitazioni private.
In particolare, la Corte ha  precisato che:

  • il termine «abitazione» designa generalmente un bene immobile, o anche mobile, o una sua parte, destinato a essere abitato e che serve quindi come residenza per una o più persone;
  • l'aggettivo «privato» permette la distinzione dagli alloggi non privati, come gli alloggi aziendali o gli alberghi (aventi fini commerciali);
  • il fatto che un'abitazione privata sia inutilizzata per un certo periodo non modifica il suo carattere di abitazione privata;
  • l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, di cui al punto 2, Allegato IV, Direttiva 2006/112/CE (c.d. "Direttiva IVA") riguarda esclusivamente i beni utilizzati a fini abitativi privati.

Alla luce della suddetta pronuncia, sorgono dubbi di compatibilità della nostra disciplina e, nel dettaglio, con l'interpretazione autentica fornita dalla Circolare n. 71/2000 che, in merito all'applicabilità dell'art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/1999, considera "abitazioni private!" le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.