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Nel dettaglio, l'Amministrazione finanziaria, citando la Risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8, precisa che il comma 8-ter si applica alle spese sostenute per interventi ammessi al Superbonus per i quali sia contestualmente prevista anche l'erogazione dei contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito degli eventi sismici nei casi in cui gli immobili non siano agibili.
Pertanto, in assenza della condizione di "inagibilità" dell'edificio oggetto dell'intervento, la disposizione di cui al comma 8-ter non può trovare applicazione.