Con
L'Amministrazione finanziaria, sulla base di quanto previsto dal combinato letterale delle norme di cui al comma 1-ter e comma 6,
Al di fuori delle ipotesi di "colpa grave", infatti, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d'imposta, laddove questo dimostri:
- di aver acquisito il credito d'imposta;
- di essere in possesso della specifica documentazione a sostegno della legittimità dell'agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.
L'Agenzia chiarisce inoltre che il possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi è richiesto solo quando obbligatorio per legge.