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Nel caso in esame l'interpellante chiede se tra i soggetti che possono rendersi di "ultima cessione" da parte di banche o soggetti appartenenti a gruppi bancari, si possono ricomprendere anche i propri clienti con cui è attivo un "conto deposito", che presuppone la presenza di un "conto d'appoggio" bancario aperto in Italia e intestato allo stesso soggetto.
L'amministrazione finanziaria ammette la possibilità di operare la cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi a tali soggetti, in quanto l'identità soggettiva tra sottoscrittore del conto deposito e titolare del conto corrente bancario d'appoggio consente di contenere il rischio frodi fiscali, coerentemente con la ratio di cui all'