6 dicembre 2023
Modifiche al regime forfetario: Circolare
Con
Nello specifico, viene precisato che:
- i soggetti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o compensi per un ammontare superiore ad euro 65.000, ma inferiore alla nuova soglia, pari ad euro 85.000, hanno potuto, già nel 2023, accedere al regime agevolato o permanervi, qualora fosse applicato già nel 2022;
- con riferimento ai ricavi/compensi relativi all'anno 2022, la nuova soglia di euro 85.000 deve essere determinata in funzione del regime contabile applicato nell'anno, pertanto:
- per i soggetti che nel 2022 già applicavano il regime forfetario, per i professionisti (non forfetari) e imprenditori in contabilità semplificata si deve tenere conto dei ricavi/compensi incassati nel 2022;
- per i soggetti in contabilità ordinaria nel 2022, si deve tenere conto dei ricavi conseguiti in base all'art. 109 del TUIR, al netto dell'IVA addebitata;
- il superamento della soglia di euro 85.000, ma non quello di euro 100.000, comporta la fuoriuscita dal regime di vantaggio e il passaggio al regime ordinario, a partire dall'anno successivo;
- i soggetti che, invece, superano la soglia di euro 100.000 nel corso d'anno, fuoriescono immediatamente dal regime di vantaggio, e ciò comporta:
- il passaggio al regime ordinario sin dall'inizio dell'anno (ai fini delle imposte dirette)
- fuoriuscita dal regime forfetario e ingresso nel regime ordinario dal momento dell'incasso che ha comportato il superamento dei limite di 100.000 euro (ai fini IVA).