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29 novembre 2023
"Dies a quo" per l'emissione della nota di variazione in diminuzione nel caso di chiusura del fallimento "in pendenza di giudizi": Interpello

Con Risposta ad Interpello 29 novembre 2023, n. 471, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il "dies a quo" ai fini dell'emissione della nota di variazione in diminuzione, per il recupero dell'IVA, a fronte di fatture emesse e rimaste insolute nel caso di chiusura del fallimento "in pendenza di giudizi" di cui all'art. 118, comma 2, Legge Fallimentare.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria, citando l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, afferma che:

  • la versione vigente ante 26 maggio 2021, prevedeva (in caso di procedure concorsuali) che le note di variazione in diminuzione potevano essere emesse solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto;
  • nella versione attuale, il citato articolo 26, con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (compreso) consente, al comma 3-bis, di emettere note di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, a partire dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale.

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di una procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, per l'emissione della nota di variazione in diminuzione, nell'ipotesi di chiusura del fallimento "in pendenza di giudizi", è necessario attendere il termine dei predetti giudizi e l'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto.