Con
In particolare, l'Amministrazione finanziaria, citando l'
- la versione vigente ante 26 maggio 2021, prevedeva (in caso di procedure concorsuali) che le note di variazione in diminuzione potevano essere emesse solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto;
- nella versione attuale, il citato articolo 26, con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (compreso) consente, al comma 3-bis, di emettere note di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, a partire dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale.
Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di una procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, per l'emissione della nota di variazione in diminuzione, nell'ipotesi di chiusura del fallimento "in pendenza di giudizi", è necessario attendere il termine dei predetti giudizi e l'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto.