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28 novembre 2023
Svincolo merci prima della definizione dei controlli documentali: Circolare Dogane

Con Circolare 17 novembre 2023, n. 23, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto delle nuove linee guida per i funzionari doganali in materia di applicazione dell'art. 194, Reg. UE n. 952/2013 (CDU), e svincolo delle merci prima della definizione dei controlli documentali, scanner e fisici.
Nel dettaglio, l'Agenzia delle Dogane dispone che le Autorità doganali devono svincolare i beni:

  • non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione sono state verificate oppure accettate senza verifica (art. 194, paragrafo 1, primo periodo, Reg. UE n. 952/2013);
  • quando la verifica non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria (art. 194, paragrafo 1, secondo periodo, Reg. UE n. 952/2013).

Il diniego dello svincolo dei beni è possibile solo nel caso in cui le Autorità doganali nutrano dubbi sull'applicabilità di divieti o restrizioni e, pertanto, si renda necessario attendere l'esito dei controlli (art. 245, Reg. di esecuzione n. 2447/2015).
Anche in caso di diniego è necessario considerare i costi di magazzinaggio che l'operatore deve sostenere in attesa del risultato degli accertamenti in corso. In tali casi, la Dogana può sospendere lo svincolo con contestuale affidamento alla parte della relativa merce.