

Con Risposta ad Interpello 23 novembre 2023, n. 466, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese ai clienti alloggianti nelle unità da riporto che compongono l'albero nautico diffuso.
In particolare, l'amministrazione finanziaria, a seguito della soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, ha precisato che è possibile ritenere l'"albergo nautico diffuso", al ricorrere dei requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore, una struttura ricettiva a cui risulta applicabile il n. 120), Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972.
Pertanto, è possibile applicare l'aliquota IVA del 10% alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive ivi indicate, cioè quelle di cui all'art. 6, Legge n. 217/1983.
Nel caso di specie, però, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la Legge regionale emanata nel 2021 dalla Regione di riferimento, e la Risposta ad Interpello n. 360/201 (riferita ai servizi resi), stabilisce che:
- è possibile applicare l'aliquota IVA agevolata al 10% per le prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura ricettiva, con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità, comprendendo non solo la prestazione di alloggio ma anche le operazioni ad essa strettamente "accessorie" (pulizia, assistenza all'ormeggio, vigilanza, etc);
- non è possibile applicare l'IVA al 10% ai servizi resi sulle imbarcazioni (as. alaggio, varo) che implicano lo spostamento dell'imbarcazione dalle acque alla terraferma e viceversa, come anche quelli di stazionamento a terra dell'imbarcazione.