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13 novembre 2023
"Decontribuzione Sud": l'Agenzia delle Entrate esclude cumulabilità con D.L. Ristori

In data 10 novembre 2023, con le Risposte n. 458 e n. 459, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di cumulo tra l'esonero contributivo di cui all'art. 27, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "Decontribuzione Sud"), e la variazione in diminuzione ai fini IRES e ai fini IRAP ai sensi dell'art. 10-bis, D.L. n. 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori").

Nel dettaglio, l'art. 27, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, "Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali [...]", prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali del 30%, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente. L'Agenzia delle Entrate qualifica tale esonero contributivo come una riduzione dell'aliquota contributiva dovuta dal datore di lavoro, sottraendo la quota oggetto della misura dai costi sostenuti dal datore di lavoro.

L'art. 10-bis, D.L. n. 137/2020,  dispone che "I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [...] non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)".

Pertanto, l'Agenzia ha escluso l'applicabilità della detassazione di cui all'art. 10-bis, D.L. 137/2020, ai costi non sostenuti dal contribuente per effetto della decontribuzione poiché, altrimenti, "si assisterebbe ad un amplificazione del beneficio concesso con l'esonero contributivo [...] con l'effetto di incidere anche sui plafond previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato contenuta nel framework temporaneo COVID-19".