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7 novembre 2023
Prestatori di servizi di pagamento: nuovi obblighi dal 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2023, n. 257, il D.Lgs n. 153/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2020/284, circa l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.
Nello specifico:

  • i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), D.Lgs n. 11/2010, dal 1° gennaio 2024, sono tenuti a  conservare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati sugli acquisti transfrontalieri di ciascun trimestre;
  • tale obbligo nasce solo nel caso in cui nel trimestre di riferimentoil prestatore di servizi di pagamento fornisca servizi a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario;
  • se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono localizzati in UE:
    • l'obbligo vale solo per i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario;
    • i  prestatori di servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia di venticinque pagamenti per trimestre;
  • l'Agenzia delle Entrate provvederà ad inserire le informazioni nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Cesop) che consente l'incrocio dei dati al fine di contrastare le frodi IVA.

Le informazioni soggette all'obbligo di conservazione riguardano tutti i dati che identificano in modo sicuro il prestatore di servizi di pagamento, fra cui il BIC, la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento, il numero IVA o il codice fiscale nazionale dello stesso beneficiario, l'IBAN ed infine i dettagli del pagamento.
La documentazione e i relativi dati devono essere conservati per tre anni e la violazione di tale obblighi sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 9 e 10, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.