È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2023, n. 257, il
Nello specifico:
- i soggetti di cui all'
art. 1, comma 1, lettera g), D.Lgs n. 11/2010, dal 1° gennaio 2024 , sono tenuti a conservare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati sugli acquisti transfrontalieri di ciascun trimestre; - tale obbligo nasce solo nel caso in cui nel trimestre di riferimentoil prestatore di servizi di pagamento fornisca servizi a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario;
- se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono localizzati in UE:
- l'obbligo vale solo per i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario;
- i prestatori di servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia di venticinque pagamenti per trimestre;
- l'Agenzia delle Entrate provvederà ad inserire le informazioni nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Cesop) che consente l'incrocio dei dati al fine di contrastare le frodi
IVA .
Le informazioni soggette all'obbligo di conservazione riguardano tutti i dati che identificano in modo sicuro il prestatore di servizi di pagamento, fra cui il BIC, la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento, il numero
La documentazione e i relativi dati devono essere conservati per tre anni e la violazione di tale obblighi sono soggette alle sanzioni previste dagli