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20 ottobre 2023
Chiarimenti sul coacervo "successorio" e "donativo": Circolare

Con Circolare 19 ottobre 2023, n. 29, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'istituto del coacervo (o cumulo) "successorio" di cui all'art. 8, comma 4, TUS, che comporta, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni, la riunione fittizia del valore delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e ai legatari (c.d. donatum) con il valore dell'asse ereditario (c.d. relictum), deve ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità con il nuovo sistema caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore della quota eredità/legato di cui all'art. 69, Legge n. 342/2000, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato per il calcolo delle aliquote e delle franchigie.
L'Amministrazione, inoltre, ha precisato che il coacervo "donativo" di cui all'art. 57, comma 1, TUS, in virtù del quale la base imponibile dell'imposta sulle donazioni deve essere calcolata attraverso la riunione fittizia del valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario (c.d. donatum) con il valore dei beni e dei diritti oggetto della donazione (c.d. donatum), non può trovare applicazione con riferimento alle donazioni effettuate nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 29 novembre 2006, in cui la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata