Con Risposta ad Interpello 25 luglio 2023, n. 392, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi (
Nella fattispecie, secondo l'Istante, oltre la natura "privata" e non commerciale delle operazioni di volo, l'applicabilità dell'imposta erariale è esclusa, nel caso in esame, anche dalla definizione di "voli taxi" data dal regolamento Enac, ovvero "tutte le attività di trasporto di passeggeri o merci o posta in campo nazionale ed internazionale effettuate contro remunerazione", dunque effettuati ai fini commerciali.
Per contro, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tra i servizi offerti dall'istante alla clientela, figurano anche altre attività oltre il servizio di ''aircraft management'', come l'intermediazione per servizi di noleggio di aeromobili (c.d. charter brokerage) e l'organizzazione e prenotazione viaggi (c.d. air concierge).
L'Amministrazione finanziaria, pertanto, considerata la prestazione di un ''volo di passeggeri di aerotaxi", ritiene che, ai fini fiscali, risultino validi i requisiti per l'applicazione dell'imposta di cui all'