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27 luglio 2023
Imposta erariale sui voli "aerotaxi": Interpello

Con Risposta ad Interpello 25 luglio 2023, n. 392, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi (art. 16, comma 10-bis, D.L. n. 201/2011), nel caso di servizio di trasporto aereo privato effettuato nei confronti del proprietario dell'aeromobile e dei suoi familiari, da parte di una società di servizi, che svolge attività di gestione di aeromobili (c.d. aircraft management).
Nella fattispecie, secondo l'Istante, oltre la natura "privata" e non commerciale delle operazioni di volo, l'applicabilità dell'imposta erariale è esclusa, nel caso in esame, anche dalla definizione di "voli taxi" data dal regolamento Enac, ovvero "tutte le attività di trasporto di passeggeri o merci o posta in campo nazionale ed internazionale effettuate contro remunerazione", dunque effettuati ai fini commerciali.
Per contro, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tra i servizi offerti dall'istante alla clientela, figurano anche altre attività oltre il servizio di ''aircraft management'', come l'intermediazione per servizi di noleggio di aeromobili  (c.d. charter brokerage) e l'organizzazione e prenotazione viaggi (c.d. air concierge).
L'Amministrazione finanziaria, pertanto, considerata la prestazione di un ''volo di passeggeri di aerotaxi", ritiene che, ai fini fiscali, risultino validi i requisiti per l'applicazione dell'imposta di cui all'art. 16, comma 10-bis, D.L. n. 201/2011.