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Nello specifico, l'amministrazione finanziaria ha precisato che il corrispettivo percepito per la parte riferita alla costituzione del diritto di usufrutto genera reddito diverso di cui all'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR da determinare ai sensi dell'art. 71, comma 2, TUIR come differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
Invece, con riferimento alla costituzione del diritto di servitù di cavidotto e di passaggio sulla porzione di terreno agricolo, posseduta da oltre 5 anni, l'Agenzia ha specificato che non emergono plusvalenze tassabili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR in quanto la costituzione di tale diritto interviene dopo cinque anni dall'acquisto del terreno.