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5 luglio 2023
Costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli: imposta di registro al 15%

Con Risposta ad interpello 3 luglio 2023, n. 365, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili.
Secondo l'istante, vista la Sentenza n. 3461/2021 della Corte Suprema di Cassazione, in base all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (TUR), per un contratto di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli, ai fini dell'imposta di registro si applica l'aliquota ordinaria del 9% in luogo di quella del 15%.
L'Agenzia, richiamando l'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, la Risoluzione n. 92/2000 e la Circolare n. 18/2013,  chiarisce che, anche se nei periodi successivi al primo della disposizione in argomento è contenuta la sola dicitura “'trasferimento” devono intendersi "ricompresi in tale termine anche gli atti costitutivi di diritti reali di godimento [...]".
Il chiarimento trova conferma nella disciplina prevista per la tassazione degli atti costitutivi e traslativi dei diritti reali sugli immobili, ed in particolare, per quanto riguarda i  terreni agricoli, anche nell'art. 1-bis, D.P.R. 634/1972, il quale prevede che agli “atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi...” si applica l'aliquota del 15%.

L'Amministrazione finanziaria conclude che anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15%.