30 giugno 2023
Flat tax incrementale: Circolare
Con
In particolare, il documento di prassi illustra l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione:
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ambito soggettivo di applicazione: i soggetti ammessi al beneficio sono le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, gli imprenditori agricoli individuali limitatamente ai redditi d'impresa prodotti, l'impresa familiare e coniugale non gestita in forma societaria; infine, rileva ai fini dell'agevolazione la partecipazione in società di persone e/o di capitali se detenuta dall'imprenditore individuale nell'ambito dell'attività d'impresa. Sono esclusi, invece, coloro che applicano nel periodo d'imposta 2023 il regime forfetario di cui
art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 , i redditi delle società di persone di cui all'art. 5, comma 1, TUIR, i redditi delle società di capitali di cui art. 116, TUIR e i redditi di cui all'art. 53, comma 1, TUIR, derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata; - ambito oggettivo di applicazione: la norma prevede, per il solo anno 2023, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF calcolata con un'aliquota del 15% su una base imponibile (non superiore a 40.000 euro) così calcolata:
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- differenza tra il reddito del 2023 e quello più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
- alla predetta differenza si sottrae il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia).
L'ulteriore quota di reddito, non soggetta ad imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo su cui si applica la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.
Rimangono comunque ammessi al beneficio in esame anche coloro che in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 abbiano aderito al regime forfetario o al regime di "vantaggio" di cui all'