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21 giugno 2023
Mancato versamento dell'imposta sugli intrattenimenti: no al ravvedimento operoso speciale

Con Risoluzione 19 giugno 2023, n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità del c.d. ''ravvedimento speciale'' (art. 1, commi da 174 e 178, Legge n. 197/2022) in ipotesi particolari quali le violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti (c.s. "ISI").
Preliminarmente l'Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa inerente il c.d. "ravvedimento speciale" prevista dalla Legge di Bilancio 2023, evidenziando come sono esclusi dalla sanatoria i tributi per i quali manca una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento.
Di conseguenza l'Amministrazione finanziaria precisa che non è applicabile il ravvedimento speciale in caso di violazioni riguardanti l'ISI in quanto, per tali tributi, non è prevista la presentazione della relativa dichiarazione.
Tuttavia, conclude l'Agenzia, sarà comunque possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ordinario.