Con Risoluzione 19 giugno 2023, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità della c.d. "remissione in bonis" per i crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. energivore/gasivore e non energivore/non gasivore relativi al terzo e quarto trimestre 2022.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che la comunicazione dei suddetti crediti di cui all'
Di conseguenza, con riferimento ai crediti del terzo e quarto trimestre 2022 non comunicati, è possibile avvalersi della c.d. "remissione in bonis" entro il 30 settembre 2023 a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.