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20 giugno 2023
Base contributiva INPS e agevolazione ACE

Con Sentenza 16 giugno 2023, n. 17295, la Corte di Cassazione ha stabilito che per gli iscritti alla Gestione Commercianti l'ACE non deve essere computata ai fini contributivi.
Con riferimento all'agevolazione ACE, l'art. 1, D.L. n. 201/2011 prevede la deduzione dal reddito complessivo netto, di un importo pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio al fine di rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese e incentivare il finanziamento con capitale proprio.
In particolare, considerato che ai sensi dell'art. 3-bis, D.L. n. 384/1992 "a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, - ovvero per gli iscritti alle gestione Commercianti INPS - è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono", la Corte di Cassazione ha precisato che il reddito imponibile ai fini contributivi deve essere calcolato al netto dell'agevolazione ACE; infatti, l'ACE è un onere deducibile che incide sulla quantificazione del reddito d'impresa imponibile e, di conseguenza, anche sulla base imponibile contributiva.