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31 maggio 2023
Supersismabonus: remissione in bonis per mancata asseverazione entro il 30 novembre 2023

Con Risposta ad Interpello 29 maggio 2023, n. 332, l'Agenzia dell'Entrate ha fornito chiarimenti nei casi di mancata presentazione nei termini previsti, comunque prima dell'inizio lavori come disposto dall'art. 3, D.M. n. 58/2017, dell'asseverazione richiesta in caso d'interventi per la riduzione del rischio sismico, ai fini della fruizione del cd. superbonus 110%. 
L'Agenzia dell'Entrate ha chiarito che la tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione, non può essere considerata una violazione ''meramente'' formale, in quanto la stessa ostacola l'attività di controllo, ed è quindi un adempimento necessario ai fini del riconoscimento della maxi detrazione.
Tuttavia, secondo quanto previsto dal D.L. n. 11/2023, come modificato dalla Legge n. 38/2023, è ammessa la possibilità di sanare detta omissione attraverso il ricorso all'istituto della remissione in bonis, salvo i casi in cui la violazione sia stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. 
La remissione in bonis deve comunque essere esercitata entro la prima dichiarazione dei redditi utile vale a dire 30 novembre 2023 per le spese 2022, o deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cessione del credito/sconto in fattura che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31  marzo 2023, potrà anch'essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis, entro il 30 novembre 2023.