Con Sentenza 21 aprile 2023, n. 10773, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla valutazione delle rimanenze dei beni iscritti a costo specifico al fine della determinazione del reddito d'impresa.
In particolare la stessa Corte ha stabilito che in tema di valutazione delle rimanenze in chiusura d'esercizio, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il criterio del minore fra il valore di mercato o di possibile realizzo ed il costo specifico (quale costo di acquisto o di produzione), di cui all'articolo 92, comma 5, TUIR, non può essere applicato a beni diversi da quelli raggruppabili "in categorie omogenee per natura e per valore" ai sensi del comma 1 del citato art. 92, con particolare riferimento ai beni valorizzati a costi specifici.
Di conseguenza, per determinare il reddito d'impresa, non è possibile effettuare la deduzione delle rimanenze iscritte a costo specifico.