Con Sentenza 23 marzo 2023, n. 130, la CGT di secondo grado del Piemonte è intervenuta in merito alla possibilità di trasmettere le detrazioni relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico dal de cuius all'erede nel caso di lavori effettuati su parti comuni condominiali.
In particolare, sulla base di quanto disposto dall'art. 16-bis, comma 8, TUIR, la Corte ha ribadito che in caso di decesso dell'avente diritto, i benefici fiscali sono fruibili dall'erede soltanto in caso di "detenzione materiale e diretta del bene".
Pertanto, avendo ereditato l'immobile locato, l'erede risulta escluso dal beneficio della conservazione della detrazione, in quanto, pur mantenendo il "possesso mediato" dell'immobile oggetto di interventi edilizi, non dispone della detenzione materiale e diretta dello stesso (in capo al conduttore). Il principio si applica anche nel caso in cui i lavori non siano effettuati sull'unità immobiliare, ma sulle parti comuni condominiali.