Con Risposta ad Interpello 3 maggio 2023, n. 311, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla possibilità di accedere al c.d. "Regime forfetario" da parte di un soggetto che:
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risiede nell'Unione Europea;
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percepisce una pensione di vecchiaia di importo superiore a € 30.000;
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intende aprire partita IVA e spostare la propria residenza in Italia.
Sul punto, l'Agenzia ha espresso parere negativo, in quanto l'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014esclude dalla fruizione del regime agevolato in esame i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (ex artt. 49 e 50, TUIR), ossia i titolari di tali redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte sugli stessi. In particolare, considerato il richiamo alla soglia di € 30.000, quello che rileva ai fini dell'applicazione di tale causa di esclusione è l'esistenza di simili redditi e il loro ammontare.
Pertanto, il regime forfetario deve considerarsi precluso per un soggetto percettore di pensione di vecchiaia (astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR) eccedente la soglia di € 30.000, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.