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Nello specifico, sulla base del parere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che i prodotti in esame possono essere compresi tra i beni di cui al punto numero 64), Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, cioè tra ''Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune" le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA ridotta al 10%.
Infine, la stessa Agenzia ricorda che l'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta va quindi riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall'ADM che ne analizza la relativa composizione in quanto questi beni non sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al sopra citato Decreto.