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13 aprile 2023
No all'aliquota IVA ridotta per il sottopasso pedonale a servizio degli impianti di sci

Con Risposta ad Interpello 11 aprile 2023, n. 292, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile per la realizzazione di un sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici.
In merito, l'Amministrazione finanziaria precisa che, sulla base di quanto previsto dal numero 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, nonché secondo quanto chiarito dalla Circolare 24 ottobre 1990, n. 69, l'aliquota IVA ridotta nella misura del 10% trova applicazione per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ossia per quelle opere che:

  • vengono poste al servizio di un tessuto urbano;
  • sono realizzate "ex novo";
  • vengono realizzate in funzione di un centro abitato;

Pertanto, per il caso in oggetto, la realizzazione del sottopasso pedonale posto a servizio degli impianti sciistici, benché configuri un intervento "ex novo", finalizzata a garantire un collegamento tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciisticicon accesso alla stazione degli impianti di risalita senza attraversamento stradale, non rientra tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell'aliquota IVA ridotta al 10%.