Con
In merito, l'Amministrazione finanziaria precisa che, sulla base di quanto previsto dal numero 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al
- vengono poste al servizio di un tessuto urbano;
- sono realizzate "ex novo";
- vengono realizzate in funzione di un centro abitato;
Pertanto, per il caso in oggetto, la realizzazione del sottopasso pedonale posto a servizio degli impianti sciistici, benché configuri un intervento "ex novo", finalizzata a garantire un collegamento tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciisticicon accesso alla stazione degli impianti di risalita senza attraversamento stradale, non rientra tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell'aliquota IVA ridotta al 10%.