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In particolare, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che i dispositivi in esame possono essere compresi nel "Capitolo 90" della Nomenclatura alla voce 90.21 "Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medicochirurgiche e le stampelle, stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture, oggetti ed apparecchi di protesi, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità'' e, più specificatamente al codice "NC 9021 39 00 (di altri oggetti e apparecchi di protesi)".
In conclusione, sulla base del parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che ai dispositivi oggetto dell'istanza di Interpello possa essere applicata l'aliquota IVA del 4% in quanto riconducibili nell'ambito degli ''apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità'' di cui al numero 30), della Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972.