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Nel caso di specie la società appellante chiede se ai compensi corrisposti a medici a fronte di un'attività didattica, possa trovare applicazione il regime di esenzione
Preliminarmente l'Amministrazione finanziaria chiarisce che, in base ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE, recepiti dalla prassi con la Risposta ad Interpello n. 457/2021, le prestazioni effettuate, nell'ambito di un corso di formazione realizzato da un soggetto terzo (Responsabile del progetto formativo), dai singoli docenti devono essere assoggettate ad
- i relatori siano dotati di partita
IVA in quanto professionisti (per cui l'attività di docenza viene attratta nella sfera dell'attività professionale esercitata); - i relatori, pur non essendo professionisti, svolgono l'attività di docenza in maniera abituale, in applicazione dell'
art. 5, D.P.R. n. 633/1972 .
Di conseguenza, le prestazioni fornite dal docente (medico) che svolge l'attività formativa nell'ambito di un corso di professionale gestito da un soggetto terzo, vale a dire lezioni non impartite "a titolo personale", non possono beneficiare del regime di esenzione IVA, previsto dall'art. 132, lett. j), Direttiva n. 112/2006, recepito nell'art. 10, n. 20) D.P.R. n. 633/1972, e saranno, pertanto, soggette ad aliquota IVA ordinaria.