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In particolare, l'Amministrazione finanziaria, sulla base del parere fornito dal Ministero della Cultura, ha affermato che non sono ammissibili, ai fini dell'Art bonus, i contributi deliberati annualmente dall'assemblea dei fondatori e versati al fondo di gestione, anche se destinati al sostegno dell'attività concertistica e corale dell'ente stesso, in quanto, essendo imposti dallo statuto viene meno il requisito della spontaneità del finanziamento, caratteristica specifica delle erogazioni liberali.