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14 febbraio 2023
Rimborso IVA società extra UE: Interpello

Con Risposta ad Interpello 13 febbraio 2023, n. 211, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso di richiesta di rimborso IVA, ex. art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972, effettuata da una società extra UE.
Preliminarmente, l'Amministrazione finanziaria, richiamando quanto affermato con Circolare n. 35/2015, precisa che l'esecuzione dei rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro è subordinata alla presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa di cui all'art. 10, comma 7, D.L. n. 78/2009; alla dichiarazione/istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la consistenza patrimoniale del richiedente.
Tale dichiarazione può essere presentata dal rappresentate fiscale solo se il titolare del credito sia:

  • residente nell'Unione europea oppure,
  • nel caso in cui risieda in un paese extra UE, quando lo prevede una convenzione bilaterale tra l'Italia e lo Stato di provenienza del richiedente.

In mancanza di tali presupposti, la società residente in un Paese extra UE può certificare la solidità dell'impresa tramite appositi atti e documenti provenienti dall'autorità del suo Paese, con relativa traduzione in italiano autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, D.P.R. n. 445/2000.