Con
Preliminarmente, l'Amministrazione finanziaria, richiamando quanto affermato con Circolare n. 35/2015, precisa che l'esecuzione dei rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro è subordinata alla presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa di cui all'art. 10, comma 7,
Tale dichiarazione può essere presentata dal rappresentate fiscale solo se il titolare del credito sia:
- residente nell'Unione europea oppure,
- nel caso in cui risieda in un paese extra UE, quando lo prevede una convenzione bilaterale tra l'Italia e lo Stato di provenienza del richiedente.
In mancanza di tali presupposti, la società residente in un Paese extra UE può certificare la solidità dell'impresa tramite appositi atti e documenti provenienti dall'autorità del suo Paese, con relativa traduzione in italiano autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4,