Con Risposta ad Interpello 6 febbraio 2023, n. 192, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di trasferire all'erede le rate di detrazione residue non fruite dal coniuge defunto per spese mediche, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR.
In merito, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, contrariamente a quanto avviene per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita dall'avente diritto per il sostenimento delle spese mediche, non può essere trasmessa agli eredi in automatico.
Infatti, nel caso in esame, come precisato anche con Circolare n. 24/2022, l'erede, nella dichiarazione presentata per conto de cuius, potrà indicare l'importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un'unica soluzione, della detrazione dall'imposta fino a concorrenza dell'imposta medesima.