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Nel caso di specie, un istituto scolastico erogava il servizio di "didattica a distanza" tramite delle schede SIM, che venivano concesse in comodato d'uso, e pertanto andavano restituite.
L'Amministrazione Finanziaria sottolinea che i supporti informatici, quali le schede SIM, non costituiscono l'oggetto della cessione a titolo gratuito, che invece è costituito dal traffico dati contenute al loro interno. Poiché, quindi, il servizio erogato (traffico dati per la didattica a distanza) non è destinato a rientrare nella disponibilità dell'erogante, si possono dedurre dal reddito d'impresa anche le spese sostenute per l'acquisto delle schede.