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23 gennaio 2023
Credito di imposta per beni strumentali: momento di effettuazione dell'investimento

Con Principio di diritto 17 gennaio 2023, n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "4.0" (art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020) ed in particolare sul momento di effettuazione dell'investimento qualora i contratti prevedano che la  prestazione del venditore non si esaurisca con il semplice trasferimento del bene mobile, ma comprenda  anche  una serie di  attività ''ulteriori'' (trasporto, assemblaggio, installazione, ecc.).
L'Amministrazione finanziaria precisa che il momento di effettuazione dell'investimento deve essere valutato secondo le regole previste dall'art. 109, TUIR; pertanto per quanto riguarda i beni mobili:

  • l'investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale;
  • nel caso in cui dal contratto non sia possibile individuare esplicitamente la data di trasferimento della proprietà si dovrà valutare, caso per caso, se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il totale adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del venditore.

In ogni caso l'Agenzia delle Entrate precisa che non si devono considerare eventuale clausole di riserva della proprietà previste dal contratto.