Con Risposta ad interpello 18 gennaio 2023, n. 80, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle indennità risarcitorie percepite in un periodo d'imposta successivo a quello dell'evento dannoso, di cui agli artt. 88, comma 2, 86, comma 4 e 101, TUIR.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che, nel caso in cui l'indennità risarcitoria percepita nel periodo di imposta successivo sia superiore al valore fiscale del bene danneggiato, l'importo ricavato dalla differenza tra i due valori genera una plusvalenza fiscale, che concorrerà a formare il reddito ai sensi dell'art. 86, comma 4, TUIR. Ne consegue che l'importo così determinato è rateizzabile come previsto dalla medesima disposizione.