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16 novembre 2022
Rimborso forfetario ai navigator: Risoluzione

Con Risoluzione 15 novembre 222, n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme a titolo di rimborso forfetario delle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico di navigator, ai sensi dell'art. 12, D.L. n. 4/2019.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che gli spostamenti deinavigator, cioè coloro che aiutano i Centri per l'impiego a mettere in contatto i beneficiari del reddito di cittadinanza e i datori di lavoro, all'interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, ai sensi dell'art. 51, comma 5, TUIR, in quanto il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa è costituito, per contratto, dall'intero territorio della Provincia; pertanto, i rimborsi percepiti concorrono alla formazione del reddito imponibile.