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9 novembre 2022
Iper ammortamento per i beni in leasing: Interpello

Con Risposta ad Interpello 7 novembre 2022, n. 551, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'iper ammortamento di beni in leasing interconnessi successivamente alla data di entrata in funzione dei beni agevolabili di cui all'articolo 1, comma 9, Legge n. 232/2016.
L'Agenzia, richiamando quanto affermato con la Circolare n. 4/2017, ha chiarito che nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, ai fini dell'individuazione del realizzo dell'investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario e la deduzione della maggiorazione deve avvenire ai sensi dell'articolo 102, comma 7, TUIR.
Inoltre, per fruire dell'agevolazione in esame è necessario il requisito dell'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Pertanto, nel caso di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento ed alla sua messa in funzione, la deduzione quale iper ammortamento non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedente; invece, l'agevolazione potrà essere fruita con riferimento ai mesi successivi al momento di entrata in funzione del bene nei limiti disposti dall'articolo 102, comma 7, TUIR.