Con
In particolare, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che, dal 1° gennaio 2022, secondo quanto disposto dal comma 3,
- l'esportatore;
- il titolare del regime del transito;
- l'importatore;
- il destinatario dei beni;
- il prestatore dei servizi di cui al n. 4), art. 9, primo comma, tra cui sono ricompresi, tra l'altro, i "servizi di spedizione" relativi trasporti internazionali di beni e "i servizi relativi alle operazioni doganali".
Pertanto, il regime di non imponibilità IVA non si rende più applicabile alle prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale (incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa) affida ad un vettore terzo (c.d. subvezione).