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19 ottobre 2022
Subvezione: non si applica il regime di non imponibilità IVA

Con Risposta 14 ottobre 2022, n. 514, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime IVA applicabile ai trasporti relativi a beni in importazione, ex art. 9, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che, dal 1° gennaio 2022, secondo quanto disposto dal comma 3, art. 9, D.P.R. 633/1972, i servizi di trasporto, territorialmente rilevanti in Italia e relativi agli scambi internazionali, possono beneficiare della non imponibilità IVA solo se resi direttamente a soggetti "qualificati" quali:

  • l'esportatore;
  • il titolare del regime del transito;
  •  l'importatore;
  • il destinatario dei beni;
  • il prestatore dei servizi di cui al n. 4), art. 9, primo comma, tra cui sono ricompresi, tra l'altro, i "servizi di spedizione" relativi trasporti internazionali di beni e "i servizi relativi alle operazioni doganali".

Pertanto, il regime di non imponibilità IVA non si rende più applicabile alle prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale (incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa) affida ad un vettore terzo (c.d. subvezione).