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17 ottobre 2022
Cessioni di beni a viaggiatori extra UE: i chiarimenti dell'Agenzia

Con Risoluzione 12 ottobre 2022, n. 60, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cessioni di beni a viaggiatori extracomunitari (art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972) tramite mandato con rappresentanza.
L'articolo in esame prevede la possibilità di escludere dal pagamento dell'IVA  le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
In particolare, nel documento di prassi, l'Agenzia ha precisato che le disposizioni di cui all'art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, sono applicabili in presenza delle seguenti situazioni:

  • i cessionari devono essere domiciliati o residenti fuori dalla UE e non devono essere soggetti passivi d'imposta nel loro Paese;
  • i soggetti passivi cedenti devono rimanere figure distinte da quella dell'intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente;
  • i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore, mentre sono escluse le prestazioni di servizi;
  • il valore di € 154,94 non può riferirsi a più cessioni avvenute in momenti diversi, seppur documentate con un'unica fattura;
  • la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite il sistema OTELLO  con emissione di una fattura in formato elettronico.

Inoltre, l'Agenzia precisa che qualora il cedente non si sia avvalso della facoltà appena descritta, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata qualora ricorrano determinate condizioni.