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4 ottobre 2022
Iper ammortamento e beni strumentali nuovi: Interpello

Con Risposta ad Interpello 27 settembre 2022, n. 473, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento al fine della corretta applicazione delle agevolazioni relative all'iper ammortamento o al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
L'agenzia, richiamando quanto affermato con la Circolare 30 marzo 2017, n. 4, ha precisato che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute per i beni mobili alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, nel momento in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Pertanto, nel caso di specie, per l'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, risulta decisiva la consegna del bene mobile ai sensi dell'articolo 109, comma 2, TUIR e applicabile la disciplina dell'iper ammortamento di cui all'articolo 1, commi 60-65, Legge n. 145/2018; inoltre, l'Agenzia ha evidenziato che per individuare la disciplina agevolativa applicabile, occorre considerare anche l'eventuale "prenotazione" del bene.