Con Risposta ad Interpello 27 settembre 2022, n. 474, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle cessioni di gas medicinali e di gas dispositivi medici e, in particolare, alla riconducibilità di tali prodotti tra i gas per uso terapeutico con applicazione dell'IVA al 4% di cui al n. 32), Tabella A, Parte II, D.P.R. n. 633/1972.
L'Agenzia, richiamando quanto affermato con Risoluzione n. 55/2010, ha precisato che i gas medicinali, rientranti nella categoria dei medicinali ai sensi del
Per quanto concerne i gas dispositivi medici, la qualificazione degli stessi nell'ambito della categoria dei gas di cui al n. 32), Tabella A, Parte II, D.P.R. n. 633/1972, comporta, anche in tal caso, una verifica circa la natura/finalità terapeutica degli stessi, da effettuarsi sulla base di accertamenti tecnici che, in quanto tali, esulano dalle competenze dell'Amministrazione finanziaria; pertanto, l'assimilazione dei gas dispositivi medici ai gas medicinali implica una verifica di elementi fattuali e di carattere tecnico di competenza dell'AIFA.