Con Risposta 22 settembre 2022, n. 466, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in ordine ai requisiti per l'applicazione dell'esenzione IVA per prestazioni sanitarie, di cui all'
Nel caso oggetto di interpello una farmacia fornisce ai propri clienti un kit di autoanalisi finalizzato al miglioramento del benessere delle persone. Il campione ottenuto viene elaborato da un laboratorio specializzato che ne rende disponibile l'esito. Successivamente la farmacia stampa il tutto e lo consegna al cliente.
L'Amministrazione Finanziaria, in base anche a quanto chiarito dalla Corte di Giustizia Europea (C-307/01 e C-212/01 del 20 settembre 2003, ha ritenuto non applicabile l'esenzione IVA relativa alla cessione da parte della farmacia dei kit ai propri clienti per mancanza del requisito oggettivo della prestazione (finalità terapeutica).
L'Agenzia delle Entrate precisa che le medesime considerazioni valgono anche nei rapporti tra laboratorio e farmacia non essendo dimostrato l'aspetto terapeutico delle analisi svolte.