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22 settembre 2022
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: chiarimenti delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito relativo al corretto utilizzo del credito di imposta per gli investimenti in "beni strumentali nuovi 4.0", ha fornito indicazioni relative alla compilazione del modello F24 e del quadro RU modello Redditi 2022 nel caso di acquisto un bene strumentale di cui all'allegato A alla Legge n. 232/2016entrato in funzione nel corso del 2021 ma la cui interconnessione al sistema aziendale è avvenuta nel 2022.
L'amministrazione finanziaria ha chiarito che nel quadro RU modello Redditi 2022 va indicato:

  • nel rigo RU1  il codice credito 2L, corrispondente alla tipologia dei "beni agevolati 4.0";
  • nel rigo RU5 l'ammontare del credito di imposta in misura piena ovvero quello fruibile nell'anno di intervenuta connessione del bene  (50% del costo sostenuto); 
  • nel rigo RU130, colonna 4, l'ammontare complessivodel costo sostenuto;
  • nel rigo RU12 il credito residuo che sarà riportato nel modello REDDITI 2023;

Per la compensazione del credito tramite F24, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che va utilizzato il codice tributo tributo 6936 "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, co. 1056 e 1057, L. 30 dicembre 2020, n. 178" e non il codice tributo 6935 "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020".