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21 settembre 2022
Impossibile alternanza tra regime forfettario e regime impatriati: Interpello

L'Agenzia delle Entrate, con Riposta 20 settembre 2022, n. 460,  ha stabilito che non è possibile, per il lavoratore autonomo rientrato in Italia, utilizzare alternativamente, ancorché in periodi di imposta differenti, il regime fiscale forfettario con quello agevolato dei lavoratori impatriati, previsto dall' art. 16, D.Lgs n. 147/2015.
Richiamando la Circolare  n. 33/2020, viene evidenziato che il regime speciale per i lavoratori impatriati è applicabile ai redditi da lavoro che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR. Ciò risulta incompatibile con l'applicazione del regime forfettario, che invece determina il reddito, appunto, secondo criteri “forfetari”, applicando al totale dei ricavi o dei compensi un coefficiente di redditività in misura diversificata in base al codice ATECO dell'attività svolta.
Pertanto, il lavoratore rientrato in Italia dovrà effettuare una scelta definitiva tra le due misure agevolabili; infatti, l'opzione per il regime forfetario (pur sussistendo i requisiti per l'applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia) comporta l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il diverso regime degli impatriati.