Con Risposta 9 settembre 2022, n. 452, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile alle prestazioni mediche.
In merito, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il regime di esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972, è riconosciuto a condizione che le prestazioni medico-sanitarie siano:
- dirette esclusivamente alla tutela, al mantenimento nonché al ristabilimento della salute della persona;
- fornite da soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge.
Inoltre, viene precisato che possono considerarsi accessori ad operazioni esenti, ai sensi dell'art. 12, D.P.R. n. 633/1972, esclusivamente i beni materiali e le strumentazioni che, per le loro caratteristiche intrinseche, presentano un vincolo di stretta funzionalità con le prestazioni medico-sanitarie rese al paziente (esami clinici/diagnostici e analisi di laboratorio). Devono, diversamente, considerarsi escluse dal regime di esenzione tutte le tipologie di beni/servizi dirette, più in generale, alla gestione tecnico-organizzativa del laboratorio di analisi.