Con Risposta 30 agosto 2022, n. 441, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'agevolazione c.d. "prima casa".
In particolare, l'Agenzia ha chiarito che la costituzione di un diritto di usufrutto a tempo "determinato", prima della decorrenza di 5 anni dall'acquisto dell'immobile agevolato, comporta la decadenza dal beneficio proporzionalmente al valore del diritto parziario ceduto.
Pertanto, ai fini fiscali, sul valore del diritto alienato deve essere recuperata, oltre a sanzioni e interessi, la differenza tra:
- tassazione ordinaria;
- tassazione agevolata.
La base imponibile su cui determinare le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria, dovrà essere rapportata al valore dell'usufrutto a tempo determinato, calcolato in base all'arti. 48, TUIR.