Con Risposta 5 agosto 2022, n. 414, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto "Covid-19" previsto dall'art. 1, D.L. n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".
In particolare, l'Agenzia ha precisato che il predetto contributo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e, pertanto, non può essere concesso a imprese che si trovavano già in condizione di difficoltà.
Sul punto, il Regolamento UE n. 651/2014 dispone che si considerano "in difficoltà", tra l'altro, le imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza ai sensi del diritto interno.
Il soggetto che abbia percepito il contributo non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.