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5 agosto 2022
La territorialità nell'applicazione dell'IVA ai corsi di formazione online: Interpello

Con Risposta 4 agosto 2022, n. 409, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, in materia di IVA, circa l'applicazione dei criteri di territorialità (ex artt. 7-ter e 7-quinquies, D.P.R. n. 633/1972) ai corsi di formazione online.
In particolare, l'Agenzia, chiarisce che i corsi di formazione in modalità online:

  • se erogati in favore di committenti soggetti passivi IVA (B2B) devono essere considerati quali servizi educativi e sono, pertanto, soggetti alle regole generali di territorialità di cui all'art. 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972;
  • se erogati in favore di committenti non soggetti passivi IVA (B2C) assumano rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente non soggetto passivo del servizio, definito secondo le regole stabilite dal Regolamento UE n. 282/2011.

Su tale ultimo punto, va evidenziato che, sulla base delle modifiche apportate all'art. 54 della Direttiva IVA dalla Direttiva UE 2022/542, con riferimento ai servizi e ai servizi accessori riferiti ad attività trasmesse in streaming o rese virtualmente disponibili, come luogo delle prestazioni deve essere considerato quello in cui la persona non soggetto passivo IVAè stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.