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4 agosto 2022
Riallineamento attività immateriali: Risoluzione

Con Risoluzione 2 agosto 2022, n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo della disposizione contenuta all'articolo 110, comma 8-ter, D.L n. 104/2020, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, relativa alla deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP del maggior valore rivalutato/riallineato imputato alle attività immateriali.
In particolare, l'amministrazione finanziaria precisa che la previsione in esame riguarda:

  • i marchi e l'avviamento come espressamente indicato nella relazione illustrativa alla norma;
  • le attività immateriali a vita utile indefinita di cui all'articolo 10, D.M. 8 giugno 2011, la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d'impresa e dell'avviamento, ai fini IRES, dall'articolo 103, TUIR e, ai fini IRAP, dagli articoli 5, 6 e 7 Decreto IRAP.

Invece, non sono ricomprese nell'ambito applicativo del citato comma 8-ter le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, primo periodo, TUIR, sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50%.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, è superata la posizione espressa dalla stessa Agenzia nella precedente Risposta n. 108/2022 in merito all'applicabilità anche al portafoglio clienti iscritto ai sensi dell'IFRS 3.