Con Risoluzione 2 agosto 2022, n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo della disposizione contenuta all'articolo 110, comma 8-ter, D.L n. 104/2020, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, relativa alla deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP del maggior valore rivalutato/riallineato imputato alle attività immateriali.
In particolare, l'amministrazione finanziaria precisa che la previsione in esame riguarda:
- i marchi e l'avviamento come espressamente indicato nella relazione illustrativa alla norma;
- le attività immateriali a vita utile indefinita di cui all'articolo 10, D.M.
8 giugno 2011, la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d'impresa e dell'avviamento, ai fini IRES, dall'articolo 103, TUIR e, ai fini IRAP, dagli articoli 5, 6 e 7 Decreto IRAP.
Invece, non sono ricomprese nell'ambito applicativo del citato comma 8-ter le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, è superata la posizione espressa dalla stessa