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21 luglio 2022
Note di variazione IVA: Interpello

Con Risposta ad Interpello 20 luglio 2022, n. 386, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di emissione delle note di variazione IVA  in alcuni casi particolari (art. 26, D.P.R. n. 633/1972).
Nello specifico, i casi esaminati dall'Agenzia sono i seguenti:

  • risoluzione unilaterale del contratto con prestazioni continuative e periodiche; in tal caso, il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto con effetti ex tunccioè a decorrere dalla prima fattura rimasta insoluta e l'istante può procedere con la variazione IVA solo per le prestazioni già eseguite e non remunerate dal debitore;
  • tentativi di recupero giudiziale delle somme nei confronti di una società di persone e di una società di capitali e fallimento della società di capitali e pagamento parziale del garante; il creditore per emettere la nota di credito IVA, può, in alternativa alla risoluzione del contratto per inadempimento, scegliere di avviare un'azione esecutiva
  • risoluzione e riconoscimento dell'inadempimento a seguito di accordo transattivo; il recupero dell'IVA è consentito entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile originaria