4 luglio 2022
Agevolazioni fiscali ETS: già applicabili dall'iscrizione al RUNTS
L'art. 26, D.L. n. 73/2022 , c.d. "Decreto Semplificazioni" ha modificato l'art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) riguardante le disposizioni transitorie.
In particolare, la norma in esame ha disposto l'applicazione agli ETS (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo di trasmigrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del comma 1), che hanno conseguito l'iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), delle disposizioni fiscali non sottoposte all'autorizzazione dell'UE a decorrere dall'operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.
In particolare, la norma in esame ha disposto l'applicazione agli ETS (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo di trasmigrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del comma 1), che hanno conseguito l'iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), delle disposizioni fiscali non sottoposte all'autorizzazione dell'UE a decorrere dall'operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.