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27 giugno 2022
Imposta sostitutiva sul maggior valore da riallineamento: codice tributo

L'articolo 1, comma 622, Legge di Bilancio 2022, ha disposto l'introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8-quater all'art. 110, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” e prevede che:

la deduzione ai fini IRPEF/IRES/IRAP del maggior valore è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, in misura non superiore a 1/50 del costo o valore (in luogo di 1/18 ex art. 103, TUIR).

È tuttavia consentito “mantenere” la deduzione in misura non superiore a 1/18 del maggior valore a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES/IRAP e relative addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (12%-14%-16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini del riallineamento.

A tal fine è stato istituito il seguente codice tributo denominato: