L'articolo 1, comma 622, Legge di Bilancio 2022, ha disposto l'introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8-quater all'
- per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.),
- oggetto di rivalutazione/riallineamento, ai sensi dell'
articolo 110, comma 8-bis, D.L. n. 104/2020,
la deduzione ai fini IRPEF/IRES/IRAP del maggior valore è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, in misura non superiore a 1/50 del costo o valore (in luogo di 1/18 ex art. 103, TUIR).
È tuttavia consentito “mantenere” la deduzione in misura non superiore a 1/18 del maggior valore a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES/IRAP e relative addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'
A tal fine è stato istituito il seguente codice tributo denominato:
- “1862” - “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITÀ IMMATERIALI -
art. 110, comma 8- quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ”.