Con
In particolare, i codici tributo da utilizzare da parte degli interessati sono i seguenti:
- “1880” denominato “Docenti e ricercatori - importo dovuto (10 per cento) per l'esercizio dell'opzione di cui all'
art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019 ”; - “1881” denominato “Docenti e ricercatori - importo dovuto (5 per cento) per l'esercizio dell'opzione di cui all'
art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019 ”.
Si rammenta che il predetto comma 5-ter è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 e consente ai docenti e ricercatori iscritti all'AIRE oppure con cittadinanza di uno Stato UE, che:
- hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020;
- risultano beneficiari al
31 dicembre 2019 del regime previsto dall'art. 44, D.L. n. 78/2010 ;
di prorogare tale regime agevolato mediante l'esercizio dell'opzione di cui al comma 3-ter del citato art. 44.
L'esercizio di tale opzione è subordinato al versamento di un importo del 10% oppure del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, secondo le condizioni specificate, rispettivamente, alla lett. a) e alla lett. b) del citato comma 5-ter.